TONNO ROSSO: LA NUOVA LEGGE
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Nel miglior periodo dell’anno per i diportisti, in piena estate, mentre tutti eravamo intenti a praticare il nostro sport preferito, il Ministero delle politiche Agricole e Forestali – Pesca e Acquacultura, legiferava in materia di ….Tonno Rosso.

E’ stato quindi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.08.2000 Serie Generale n.180 il Decreto 27 luglio 2000, che ha per oggetto la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso per l’anno in corso.

Articolo 5 – Pesca Sportiva

1. L’esercizio della pesca sportiva del tonno rosso è consentita esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la Direzione Generale della Pesca e dell’ Acquacultura.

2. Saranno iscritti nell’elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari direttamente o per tramite delle Associazioni Nazionale di pesca sportiva presentino domanda al ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. La pesca sportiva del tonno rosso esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell’elenco di cui al comma 1 è consentita solo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

4. Fermi restando i divieti vigenti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiori a 6,4 chilogrammi, la cattura massima settimanale consentita è pari ad un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell’elenco di cui al comma 1. Tale limite di cattura massima settimanale non si applica nelle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle Associazioni nazionali di pesca sportiva alla Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura.

5. I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999 nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto.

Articolo 6 – Divieti

1. Tutte le altre catture di tonno rosso non regolamentate dal presente decreto sono vietate.

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